La disciplina dei marchi prevede oggi un nuovo e recentissimo strumento per la protezione e la tutela dei diritti delle aziende e dei propri prodotti innovativi e di qualità sul mercato dell’Unione Europea. Ecco i vantaggi offerti dal marchio di certificazione UE per la commercializzazione di nuovi prodotti, processi, materiali. Tale tutela si aggiunge a quella già conferita dai segni distintivi, dal design, delle invenzioni tecniche, dal diritto d’autore e dalla tutela del segreto industriale e commerciale.

Emanuela Bianco

Avvocato e Dottore di Ricerca in diritto della concorrenza

Studio legale Saglietti Bianco, Torino

di Emanuela Bianco

 La nuova disciplina dei marchi prevede ora l’impiego dei “marchi di certificazione”, un istituto di matrice anglosassone, già conosciuto in alcuni Paesi membri dell’Unione Europea, nonché anche negli Stati Uniti ed in Canada e da oggi espressamente previsto dal Reg. UE 2424/2015 per l’intera Unione Europea.

Sostanzialmente l’istituto è “neonato” in quanto è entrato in vigore dal 1° ottobre 2017.

I marchi di certificazione UE sono definiti come marchi «idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati».

Obiettivo della sua introduzione è fornire un nuovo strumento pro-competitivo alle aziende per consentire una tutela unica e uniforme per tutta l’Unione Europea delle caratteristiche dei prodotti, dei processi e dei materiali. Sussistono, pertanto, interessanti affinità e complementarietà con le esigenze del mondo del packaging industriale.

Il marchio di certificazione, dunque, è uno strumento giuridico che aggiunge un’importante funzione di garanzia poiché, una volta ottenuto, certifica che alcune caratteristiche del prodotto sono conformi a uno standard fissato dal titolare del marchio stesso. Ben diversi sono invece il marchio individuale (la cui funzione è quella di indicare la provenienza di un prodotto da una determinata fonte produttiva), e il marchio collettivo (il quale svolge spesso una funzione di garanzia qualitativa del prodotto, anche eventualmente e lecitamente ricollegata all’origine geografica, ed è spesso di titolarità di un consorzio che rappresenta le aziende che tale marchio possono utilizzare sul mercato).

 

Il marchio di certificazione si presta dunque ad una tutela “trasversale” dei prodotti delle aziende in quanto può avere ad oggetto il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o della prestazione del servizio, la qualità, o altre caratteristiche, espressamente escludendo tra queste la loro provenienza geografica.

L’intento del legislatore europeo è evidente: creare un marchio che possa essere atto a valorizzare caratteristiche di un prodotto o servizio che non derivino necessariamente dall’ubicazione geografica. E ciò in quanto a tal fine esistono già altri strumenti di tutela (come i marchi collettivi, gli igp, i dop etc.).

 Le qualità che il marchio di certificazione deve garantire vanno espressamente definite nel regolamento d’uso, che dovrà accompagnare la domanda di registrazione sotto la responsabilità del titolare del marchio.

Detto marchio può essere depositato da qualsiasi persona fisica o giuridica (quindi non è necessario che sia un organismo di certificazione), tra cui anche associazioni di categoria, istituzioni e organismi di diritto pubblico, ma con il seguente importante limite: il titolare del marchio di certificazione UE non potrà svolgere – né direttamente, né indirettamente – un’attività di produzione e/o fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato.

Al titolare di un marchio di certificazione è, dunque, precluso l’utilizzo del marchio per i prodotti o i servizi certificati in oggetto, pena la decadenza del marchio stesso.

E ciò in quanto il marchio di certificazione ha la funzione di “garanzia” e pertanto, per evidenti ragioni di terzietà, il titolare deve astenersi da ogni e qualsiasi suo utilizzo.

Alla luce di questo importante ed espresso limite il ruolo delle associazioni di categoria svolgerà un ruolo importante nel dare voce – e da oggi anche tutela – alle aziende nei rispettivi settori.